OMB - CODICE DI CONDOTTA

 

CODICE DI CONDOTTA

Norme del codice di condotta delle associazioni e dei professionisti iscritti alla OMB relative ai rapporti con gli utenti:

Art. 1 – Definizione

Il codice etico-deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che l’oloterapeuta deve osservare nell’esercizio della professione, in qualunque forma essa svolta o disciplinata. Il rispetto di queste norme esalta la figura professionale dell’oloterapeuta e assicurando alti standards qualitativi e formativi nei confronti degli utenti, di soggetti pubblici o privati, dei professionisti a supporto della professione o di quelli sanitari o parasanitari con cui può venire a contatto. Tale codice è valido anche al di fuori della pratica professionale. 

Art. 2 – Obbligatorietà

L’Oloterapeuta aderisce alle norme contenute del codice, la cui violazione porta a responsabilità di vario titolo.

Art. 3 – Compiti dell’Oloterapeuta

L’Oloterapeuta utilizza metodi olistici, pertanto il suo ambito di lavoro sta nelle aree non mediche della salute. La funzione è caratterizzata da norme di condotta salubri, basate sui principi dell’integrazione con la natura, del benessere dell’individuo e nel suo completo riequilibrio bioenergetico.

Esulano dal suo operato prestazioni di carattere sanitario o parasanitario che per legge sono svolte da coloro che sono iscritti in albi e/o elenchi professionali.

Il compito dell’Oloterapeuta è favorire il benessere dell’essere umano e il suo riequilibrio energetico, senza discriminazioni di età, sesso, razza, religione, nazionalità, condizione sociale, ideologia, indipendentemente dalle condizioni istituzionali, sociali nelle quali opera. In particolare, il suo compito è finalizzato: alla prevenzione delle malattie mediante interventi di “educazione al benessere” che favoriscono il mantenimento ottimale dell’omeostasi energetico-funzionale, al ripristino dell’equilibrio energetico-funzionale dell’essere umano, intervenendo sulle sue manifestazioni globali e non sulle malattie. Il fine ultimo è di stimolare nelle persone la capacità di auto-guarigione e di riequilibrare il rapporto con il proprio ambiente di vita.

 

INDIPENDENZA E DIGNITÀ DELLA PROFESSIONE

Art. 4 – Libertà e indipendenza della professione

L’esercizio dell’Oloterapeuta è fondato sulla libera professione e sulla indipendenza del suo operato nel rispetto dei principi fondamentali dell’individuo e nel rispetto della persona nella sua globalità.

Art. 5 – Principi dell’attività professionale

Nell’esercizio della professione, l’Oloterapeuta deve ispirarsi alle conoscenze della tradizione olistica al di fuori di ogni dinamica politica, religiosa o lobbistica, alla convivenza pacifica e per il miglioramento delle relazioni umane; alla globalizzazione come base per espandersi su di un piano universale.

Art. 6 – Abuso della condizione professionale

L’Oloterapeuta non deve abusare della sua professione e non può ottenere indebiti vantaggi in generale anche quando ricopre cariche pubbliche. 

LIMITI DELLA PROFESSIONE

Art. 7 – Limiti della professione

L’Oloterapeuta non può svolgere attività per legge riservate a coloro che sono iscritti in albi o elenchi professionali e la cui figura professionale è disciplinata dalla legge. Non potrà sconfinare nelle attività lavorative proprie di altre professioni riconosciute e regolamentate per legge, quindi non deve invadere le professioni già esistenti, tra le quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, quella del medico, del farmacista, dell’estetista, del fisioterapista etc..

 

OBBLIGHI PROFESSIONALI

Art. 8 – Obblighi per l’esercizio della professione

Per esercitare la professione sono necessarie le seguenti condizioni: 

  • Corso di formazione triennale;
  • Il rispetto degli standard qualitativi del libero professionista e la formazione continua nei confronti del cliente (esame abilitativo, corsi di aggiornamento, ecc.) che allo stesso tempo, tuteli i diritti del professionista; 
  • Rispetto del Codice Deontologico che regola il corretto esercizio della professione;
  • Il rispetto della regolamentazione legislativa fiscale e contributiva presente in Italia; 
  • Avere un’assicurazione adeguata che copra i rischi di eventuali incidenti che possono verificarsi nello svolgimento della professione;

Art. 9 – Consenso informato

L’Oloterapeuta non inizia la prestazione professionale senza il consenso del cliente opportunamente informato. Per consenso si intende un atto in forma scritta in cui si autorizza liberamente ed intenzionalmente l’operatore a utilizzare metodi propri per valutare lo stato di benessere e il conseguente programma personalizzato di benessere. Si usa l’espressione “informato” nel senso che il soggetto riceva informazioni adeguate ed esaurienti. Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto della persona e sui principi di autonomia, nel senso che la persona è libera di scegliere il metodo che preferisce.

L’Oloterapeuta spiega al cliente la sua figura professionale e i relativi ambiti di competenza affinché il cliente esprima il consenso informato. In un foglio intestato a nome del professionista si indicherà che:

  •  l’Oloterapeuta non è un medico; 
  • di essere a conoscenza dell’ambito d’intervento; 
  • l’eventuale intervento di riequilibrio consiste in un programma di benessere e non una terapia medica; 
  • i rimedi consigliati agiscono a sostegno del programma di benessere (e non sono farmaci).

In caso di incapace il consenso informato deve essere espresso dal rappresentante legale. 

In caso di rifiuto l’operatore desiste dalla propria opera.

Art. 10 – Segreto professionale

1) Il segreto professionale è un diritto del cliente; l’Oloterapeuta deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza durante la sua pratica.

L’Oloterapeuta deve informare i suoi collaboratori dell’obbligo del segreto professionale e deve vigilare perché essi vi si conformino.

La rivelazione del segreto è consentita:

  • a) se imposto dalla legge;
  • b) se richiesta o autorizzata dall’interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sull’opportunità o meno della rivelazione stessa.

Salvo che per i casi previsti al punto a e b, resta comunque all’Oloterapeuta la valutazione sull’opportunità della deroga allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del cliente o di terzi. 

La morte del cliente non esime l’operatore olistico dall’obbligo del segreto. 

2) L’Oloterapeuta deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione nel rispetto della normativa vigente.

3) Pubblicazioni o ricerche non devono indicare l’identità di eventuali clienti. Nella compilazione o trasmissione di qualunque atto verso enti pubblici o privati l’Oloterapeuta rispetta il segreto professionale come indicato dalla legge.

L’Oloterapeuta rispetta le leggi in materia di privacy. 

Art. 11 – Informazioni al cliente

L’Oloterapeuta ha il dovere di dare al cliente, tenendo conto del suo livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione che lo renda edotto del metodo adottato.

Art. 12 – Aggiornamento e formazione professionale permanente

L’Oloterapeuta ha il dovere dell’aggiornamento e della formazione professionale permanente.

Ha inoltre l’obbligo di frequentare annualmente i periodici corsi di formazione e aggiornamento di almeno 30 ore. 

RAPPORTI CON PROFESSIONISTI SANITARI

Art. 13 – Relazioni con gli altri professionisti

L’Oloterapeuta deve mantenere buone relazioni con i professionisti che operano nell’ambito della sanità.

Art. 14 – Clienti in trattamento medico

L’Oloterapeuta in nessun caso deve, palesemente o coattamente, intervenire su clienti in campo medico.

Qualora lo ritenga opportuno può proporre al medico curante la sua collaborazione, sempre e comunque nell’ambito delle sue competenze professionali.

L’Oloterapeuta può intervenire su clienti portatori di una patologia a patto che questi abbiano una corretta diagnosi medica. Il programma di benessere si adatterà come complemento e mai sostituendosi alle norme stabilite dal professionista sanitario.

Art. 15 – Sospensioni di terapie mediche

L’Oloterapeuta per nessun motivo deve proporre al cliente la sospensione di terapie mediche prescritte dal medico curante.

Art. 16 – Competenza medica

Nel caso in cui egli sospetti una situazione patologica deve informare il cliente e invitarlo a rivolgersi al suo medico curante. Se il cliente, debitamente informato del bisogno di rivolgersi al servizio medico o altri servizi sanitari, si rifiuta, l’Oloterapeuta deve astenersi di prestare la propria prestazione professionale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 17 – Cure e guarigioni

L’Oloterapeuta non cura né guarisce il cliente ma semplicemente può favorire il suo benessere così da poter meglio raggiungere uno stato ottimale della qualità di vita. 

Art. 18 – Responsabilità dei propri atti professionali

L’Oloterapeuta è responsabile dei propri atti professionali e di conseguenza accetta le responsabilità che ne possono derivare. Ogni consulenza rilasciata al cliente deve riportare i dati fiscali dell’Oloterapeuta e la sua firma.

Art. 19 – Competenza professionale

L’OLoterapeuta deve garantire al cliente impegno e competenza professionale. Deve utilizzare una terminologia comprensibile, non deve spaventare ma invitare il cliente eventualmente a rivolgersi ad altre figure professionali.

Art. 20 – Rifiuto della prestazione professionale

L’Oloterapeuta qualora debba intervenire contro la sua coscienza, credo o convinzioni o quando ravvisi poca fiducia da parte del cliente può rifiutarsi di operare a patto che ciò non provochi grave danno.

Art. 21 – Continuità della prestazione professionale

In caso di impedimento o impossibilità l’Oloterapeuta provvede a indirizzare ad un altro operatore con pari preparazione proponendosi anche di collaborare con altri professionisti in genere.

Art. 22 – Consigli

L’Oloterapeuta può consigliare ma non pretendere che il cliente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura.

 

DOVERI DELL' OLOTERAPEUTA VERSO BAMBINI, ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAP

Art. 23 – Assistenza

Nell’esercizio della professione, l’Oloterapeuta deve impegnarsi a tutelare ogni individuo mirando a un armonico sviluppo della persona. 

ONORARI PROFESSIONALI

Art. 24 – Tariffa professionale

L’Oloterapeuta e il cliente si accordano preventivamente su onorari e compensi. Il professionista non deve operare in concorrenza sleale con altri colleghi. 

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Art.25 – Limiti

L’Oloterapeuta pubblicizza il suo lavoro nel rispetto della regolamentazione italiana, senza creare false aspettative e mirando alla divulgazione di tecniche per il miglioramento unicamente del benessere psicofisico e del riequilibrio bioenergetico.

Art. 26 – Scoperte

Eventuali scoperte dovranno essere comunicate agli enti preposti e nel pieno rispetto dei regolamenti vigenti.

Art. 27 – Attività pubblicistica

Gli Oloterapauti devono evitare di dare notizia di metodi non ancora verificati. Devono comunque astenersi dal fare pubblicità e promozione in merito alla propria attività ed evitare qualsiasi forma pubblicitaria personale o in favore di singole istituzioni pubbliche o private, sia pure in maniera indiretta.

Art. 28 – Divieto

L’Oloterapeuta non deve pubblicizzare indebitamente farmaci o collaborazioni con enti pubblici e privati.

Art. 29– Abuso di titoli

L’Oloterapeuta non deve abusare di titoli di cui non è in possesso, né in forma palese, né con un tacito consenso ad eventuali titoli che il cliente gli attribuisce.

Art. 30 – Denominazioni speciali

L’Oloterapeuta rinuncia a qualsiasi tipo di denominazione che legalmente non può essere utilizzata (diplomato, dottore, specialista). 

RAPPORTI TRA OPERATORI

Art. 31 – Rispetto reciproco

Vige il principio del rispetto di ogni attività professionale. L’opportuna comunicazione tra professionisti non deve assumere caratteristiche pubblicitarie.

Art. 32 – Contrasto di opinione

Il contrasto di opinione non deve mai violare i principi di rispetto.

Art. 33 – Solidarietà tra colleghi

Tutti gli Oloterapeuti sono solidali tra di loro.

Art. 34 – Cura dei colleghi

L’Oloterapeuta assiste i colleghi.

Art. 35 – Proposta di consulenze

In caso di necessità, l’Oloterapeuta deve proporre la consulenza con UN altro collega o presso idonee strutture di specifica qualificazione.

Art. 36 – Aiuti e consigli

Gli Oloterapeuti forniscono aiuto agli operatori meno preparati.

Art. 37 – Problemi

I problemi professionali dovranno essere risolti preventivamente in sede di arbitrato per poi adire ad altri mezzi.

Art. 38 – Scorrettezze professionali

L’Oloterapeuta che constati, nell’operato di altri colleghi, gravi scorrettezze professionali, è tenuto a darne formale comunicazione alla struttura associativa di competenza.

Art. 39– Salvaguardia delle specifiche competenze

L’Oloterapeuta deve vigilare per la salvaguardia delle specifiche competenze con formale comunicazione alla struttura competente per ogni infrazione.

Art. 40– Astensione dalla collaborazione

L’Oloterapeuta si deve astenere dal collaborare in qualsiasi modo con chi trasgredisce con la legislazione vigente o strutture associative associate. 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI

Art. 41 – Modalità e forme di espletamento dell’attività professionale 

L’Oloterapeuta può tuttavia utilizzare le strutture di società per la prestazione di servizi a mero supporto della sua attività professionale. L’attività professionale può essere svolta in forma associata. 

L’Oloterapeuta nell’ambito di ogni forma partecipativa o associativa dell’esercizio della professione comunque risponde dei propri atti, è indipendente e non accetta compensi fuori legge.

 

RICERCA

Art.42 – Ricerca

L’Oloterapeuta svolge attività di ricerca in campo olistico in accordo esplicito con il cliente e al mero fine di ottenere esiti e valutazioni di indagine nel rispetto del benessere dell’individuo. 

PRESTAZIONI D’URGENZA

Art. 43 – Calamità

L’Oloterapeuta, in caso di catastrofe, di calamità pubblica o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell’Autorità competente.

OMB - OSSERVATORIO MONDIALE BENESSERE

Associazioni per la ricerca del benessere con metodi olistici - APS
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